Art. 3
In vigore dal 28 nov 1952
Qualora, in qualsiasi momento, vengano comunque a cessare i mezzi finanziari previsti nelle convenzioni, o queste non vengano rinnovate alla scadenza, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 1952
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addì 11 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 50. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-02;1381#art-3