Art. 2
In vigore dal 28 nov 1952
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, in aggiunta a quelli indicati nella tabella 1 annessa allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni, con esclusione di qualsiasi onere diretto o indiretto a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-02;1381#art-2