Art. 1
In vigore dal 25 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la istanza 10 aprile 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti della borgata Rossi, costituita dal nucleo abitato omonimo e dalle cascine Mucchi, Casa Vecchia, Merlini, Mombrianza e Crociera del comune di Montemagno, in provincia di Asti, ha chiesto l'aggregazione della medesima al comune di Refrancore;
Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Refrancore, espresso con deliberazioni 28 febbraio 1950, n. 3 e 15 dicembre 1951, n. 43;
Viste le deliberazioni 23 aprile 1950, n. 20 e 24 novembre 1951, n. 41, del Consiglio comunale di Montemagno; 12 gennaio 1951, n. 12, della Deputazione provinciale di Asti e 5 dicembre 1951, n. 90, del Consiglio provinciale di Asti, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
.
La borgata Rossi, costituita dal nucleo abitato omonimo e dalle cascine Mucchi, Casa Vecchia, Merlini, Mombrianza e Crociera, è distaccata dal comune di Montemagno ed aggregata al comune di Refrancore, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annessa al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;2591#art-1