Art. 1
1 / 2In vigore dal 25 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la istanza 10 aprile 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti della borgata Rossi, costituita dal nucleo abitato omonimo e dalle cascine Mucchi, Casa Vecchia, Merlini, Mombrianza e Crociera del comune di Montemagno, in provincia di Asti, ha chiesto l'aggregazione della medesima al comune di Refrancore;
Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Refrancore, espresso con deliberazioni 28 febbraio 1950, n. 3 e 15 dicembre 1951, n. 43;
Viste le deliberazioni 23 aprile 1950, n. 20 e 24 novembre 1951, n. 41, del Consiglio comunale di Montemagno; 12 gennaio 1951, n. 12, della Deputazione provinciale di Asti e 5 dicembre 1951, n. 90, del Consiglio provinciale di Asti, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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La borgata Rossi, costituita dal nucleo abitato omonimo e dalle cascine Mucchi, Casa Vecchia, Merlini, Mombrianza e Crociera, è distaccata dal comune di Montemagno ed aggregata al comune di Refrancore, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annessa al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;2591#art-1