Art. 2
In vigore dal 7 feb 1953
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Scuola sarà senz'altro soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-16;4013#art-2