Art. 1

In vigore dal 7 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con, il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824 e 27 ottobre 1951, n. 1701; Veduti gli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 14 giugno 1951 per il finanziamento della Scuola di paleografia musicale che viene istituita, a norma delle vigenti disposizioni del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, presso l'Università di Parma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-16;4013#art-1

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