Art. 4

In vigore dal 27 mar 1966
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 60. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966) ha dichiarato "dichiara la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre 1949".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1756#art-4

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