Art. 3
In vigore dal 27 mar 1966
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966) ha dichiarato "dichiara la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre 1949".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1756#art-3