Art. 2

In vigore dal 28 nov 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 176.24.21, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1652#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune Sessa Aurunca (Caserta). — Testo vigente | Portale Normativo