Art. 1
In vigore dal 28 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Castaldo Orlando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nei comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 811, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Castaldo Orlando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), della superficie di ettari 262.39.01, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1652#art-1