Art. 4
In vigore dal 24 mag 1964
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 10. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 maggio 1964, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1964, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1599#art-4