Art. 3
In vigore dal 24 mag 1964
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 maggio 1964, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1964, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1599#art-3