Art. 5

In vigore dal 4 apr 1965
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all', entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 1952 EINAUDI - DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 81. - CARLOMAGNO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1492#art-5

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