Art. 2

In vigore dal 4 apr 1965
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui ai precedente articolo, per complessivi ettari 43.20.11, sono espropriati e trasferiti in proprieta all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1492#art-2

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