Art. 4
In vigore dal 19 mag 1968
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1400#art-4