Art. 2

In vigore dal 19 mag 1968
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1400#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Beltrami Maria fu Cleomene, in comune di Pomarance (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo