Art. 3
In vigore dal 27 nov 1952
La graduatoria degli idonei in ciascun concorso è formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva.
Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati ufficiali in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con l'osservanza, per la fissazione dell'anzianità assoluta, delle disposizioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 24 dicembre 1951, n. 1638.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Arpy di Morgex, addì 30 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 3. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1379#art-3