Art. 2
In vigore dal 27 nov 1952
Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una commissione d'esame così composta:
un generale di divisione o di brigata, presidente;
un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori, appartenenti all'arma o al servizio per il quale il concorso è stato bandito, membri;
un funzionario civile di grado non superiore all'ottavo, segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1379#art-2