Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione
Art. 20
In vigore dal 1 gen 1953
È data facoltà al Consiglio di amministrazione di determinare l'ammontare dei fondi della Cassa che potranno essere destinati ad un servizio prestiti da concedersi a quei soci che ne facciano domanda e che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione secondo le modalità di cui agli dello statuto sociale in base ad apposite disposizioni che saranno deliberate dal Consiglio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-20