Norme che regolano la concessione dei prestiti

Art. V

In vigore dal 1 gen 1953
Non potrà essere concesso un nuovo prestito fino a che non sia estinto quello precedente. Visto: Il Ministro per le finanze VANONI Il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro PELLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-ncr-v

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