Norme che regolano la concessione dei prestiti
Art. V
29 / 29In vigore dal 1 gen 1953
Non potrà essere concesso un nuovo prestito fino a che non sia estinto quello precedente.
Visto:
Il Ministro per le finanze
VANONI
Il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
PELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-ncr-v