Art. 3
In vigore dal 26 ott 1952
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 63. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1293#art-3