Art. 2
In vigore dal 26 ott 1952
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tisiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 4 dell', tabella D annessa al predetto testo unico per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1293#art-2