Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte
Art. 26
In vigore dal 25 set 1952
Per la risoluzione di tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra i consorziati ed il Consorzio, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma, dove ogni consorziato deve eleggere il proprio domicilio: in mancanza, il domicilio s'intende eletto presso la sede del Consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-26