Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 25

In vigore dal 25 set 1952
Ove si debba procedere alla liquidazione del Consorzio, il Comitato nazionale dei delegati provinciali nomina un liquidatore, determinandone i poteri e gli emolumenti. Le attività esistenti al momento della liquidazione saranno devolute, per metà agli esattomi, in proporzione dell'ammontare complessivo dei contributi annualmente versati nell'ultimo quinquennio e, per metà, all'Amministrazione finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-25

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