Art. 2
In vigore dal 23 ago 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-28;1087#art-2