Art. 1

In vigore dal 23 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: . La facoltà prevista dall' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13, può essere esercitata sino ad un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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