Art. 3
In vigore dal 9 apr 1967
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1967, n. 89), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D. P. R 25 luglio 1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio e' stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1106#art-3