Art. 1

In vigore dal 9 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Vandini Alberto fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara); Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Vandini Alberto fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 16.49.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1967, n. 89), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D. P. R 25 luglio 1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio e' stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1106#art-1

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