Art. 2

In vigore dal 25 nov 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo commerciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 85. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-18;1572#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Esecuzione dell'Accordo commerciale e scambi di Note fra l'Italia e la Norvegia conclusi a Oslo il 20 febbraio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo