Art. 1
In vigore dal 25 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro ad interim per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Oslo, tra l'Italia e la Norvegia, il 20 febbraio 1952:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo di firma;
c) Scambi di Note.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-18;1572#art-1