Art. 1

In vigore dal 25 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro ad interim per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Oslo, tra l'Italia e la Norvegia, il 20 febbraio 1952: a) Accordo commerciale; b) Protocollo di firma; c) Scambi di Note.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-18;1572#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo