Art. 2

In vigore dal 5 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del Protocollo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 49. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-12;1244#art-2

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Art. 2 Esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo internazionale sulla tratta delle bianche del 18 maggio 1904 ed alla Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche del 4 maggio 1910. — Testo vigente | Portale Normativo