Art. 1
In vigore dal 5 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 9 aprile 1905, n. 171, che dà esecuzione all'Accordo internazionale sulla tratta delle bianche del 18 maggio 1904;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2749, che dà esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro ad interim per l'interno;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato a Lake Success, New York, il 4 maggio 1949, che apporta emendamenti all'Accordo internazionale per assicurare Una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, firmato a Parigi il 18 maggio 1904, ed alla Convenzione internazionale relativa alla repressione della tratta delle bianche, firmata a Parigi il 4 maggio 1910.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-12;1244#art-1