Art. 2

In vigore dal 4 feb 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 febbraio 1952. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 71, foglio n 114. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;4432#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo