Art. 1
In vigore dal 4 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
SUlla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Ankara, tra l'Italia e la Turchia, il 24 gennaio 1952:
a) Accordo commerciale e relativi scambi di Note;
b) Accordo di pagamento e relativi scambi di Note;
c) Annesso all'Accordo di pagamento;
d) Protocollo;
e) Annesso al Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;4432#art-1