Art. 1

In vigore dal 4 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; SUlla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Ankara, tra l'Italia e la Turchia, il 24 gennaio 1952: a) Accordo commerciale e relativi scambi di Note; b) Accordo di pagamento e relativi scambi di Note; c) Annesso all'Accordo di pagamento; d) Protocollo; e) Annesso al Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;4432#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'Accordo commerciale e di pagamenti fra l'Italia e la Turchia concluso ad Ankara il 24 gennaio 1552. — Testo vigente | Portale Normativo