Art. 2
In vigore dal 23 ago 1952
Con effetto dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1951 e fino all'inizio del periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1951 i contributi di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo precedente dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, sono fissati nelle seguenti misure:
1) 0,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
2) 5,22 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-30;1025#art-2