Art. 2

In vigore dal 23 ago 1952
Con effetto dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1951 e fino all'inizio del periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1951 i contributi di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo precedente dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, sono fissati nelle seguenti misure: 1) 0,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 2) 5,22 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-30;1025#art-2

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Art. 2 Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". — Testo vigente | Portale Normativo