Art. 1
In vigore dal 23 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 216;
Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;
Decreta:
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I contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori che siano soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e ai quali non siano applicabili le norme di cui alla legge 7 dicembre 1949, n. 904;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-30;1025#art-1