Art. 2

In vigore dal 8 lug 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 81. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-28;707#art-2

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Art. 2 Proroga del termine di cui all'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, relativo all'invio, per l'anno in corso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle segnalazioni individuatali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana". — Testo vigente | Portale Normativo