Art. 1

In vigore dal 8 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458; Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui all'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . Il termine previsto dall'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dei Ministeri, entro il 30 giugno dell'anno in corso, delle segnalazioni individuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana" è prorogato al 31 ottobre 1952.
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