Art. 2

In vigore dal 4 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 48. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-26;1239#art-2

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Art. 2 Esecuzione del Protocollo che apporta emendamenti all'Accordo relativo alla repressione della circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910. — Testo vigente | Portale Normativo