Art. 2
In vigore dal 4 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 48. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-26;1239#art-2