Art. 1
In vigore dal 4 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 25 marzo 1911, n. 855, che dà esecuzione all'Accordo internazionale per la repressione della Circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per le finanze;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato a Lake Success-New York il 4 maggio 1949, che apporta emendamenti all'Accordo relativo alla repressione della circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-26;1239#art-1