Allegato›Sez. V
Art. 57
In vigore dal 1 ott 1952
Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.
Il concessionario è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.
Si applicano al concessionario predetto o al suo rappresentante ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per i titolari di agenzia dagli circa l'obbligo del giuramento e della residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-57