Allegato›Sez. IV
Art. 51
In vigore dal 1 ott 1952
Ai supplenti si applicano in materia di responsabilità le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici.
Sono applicabili ai supplenti le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute negli , primo, terzo e quarto comma, 22, 23, 24, da 33 a 34, 35, commi primo e terzo, da 36 a 39, 41 e 45.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-51