Art. 3
In vigore dal 20 gen 1953
Il presente decreto entra in vigore nel centoventesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1932
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 18. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;1209#art-3