Art. 1
In vigore dal 20 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l' del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'art. 5 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360;
Ritenuta la necessità di introdurre varianti alla vigente circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Bari in conseguenza delle cambiate esigenze dei traffici marittimi in taluni punti di approdo;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;
Decreta:
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L'Ufficio circondariale marittimo di Manfredonia è soppresso ed in sua vece è istituita la Capitaneria di porto di Manfredonia.
La Delegazione di spiaggia di Rodi Garganico è soppressa ed in sua vece è istituito l'Ufficio marittimo locale di Rodi Garganico, di seconda classe.
È istituita la Delegazione di spiaggia di San Nicola Varano, di terza classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;1209#art-1