Art. 3

In vigore dal 5 lug 1952
La disposizione contenuta nella lettera d) dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, è abrogata e sostituita dalla seguente: "d) il direttore generale dei servizi medici ed il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o i loro delegati". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 60. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-17;637#art-3

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