Art. 1

In vigore dal 5 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta: . La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda "Ai benemeriti della salute pubblica".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-17;637#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo