Art. 4
In vigore dal 24 mag 1952
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati negli allegati 2 e 2-bis uniti al presente decreto, costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.33.85 di cui ettari 26.37.87 ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari) ed ettari 24.95.98 ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;478#art-4