Art. 3
In vigore dal 24 mag 1952
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;478#art-3