Art. 2
In vigore dal 3 lug 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito nell'art. 14 della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 10 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SPATARO - CAPPA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 51. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-01;4585#art-2